STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI
“CENTRO ORATORI ROMANI”
Art. 1
- § 1. Il Centro Oratori Romani (nel seguito, per brevità, il “C.O.R.”, l’“Associazione” ovvero l’“Ente”) è frutto di un lungimirante progetto pastorale ispirato dal Catechista laico Arnaldo Canepa il quale, nel 1945, diede vita a un’esperienza associativa che realizzasse e promuovesse la pastorale oratoriana a Roma. Il C.O.R è un’Associazione pubblica di fedeli a norma dei canoni 301 § 1 e 312 § 1, 3° C.I.C., eretta il 28 giugno 1962, nella Diocesi di Roma, dal Cardinale Vicario Clemente Micara per la formazione religiosa, la catechesi, l'educazione umana e cristiana di bambini, adolescenti e giovani.
- § 2. L’Associazione è istituzione dotata di personalità giuridica propria (can. 313 C.I.C.); essa ha sede in Roma.
Art. 2
Il Centro Oratori Romani ha come finalità di religione e di culto:
- lo sviluppo di forme di educazione cristiana, con speciale riferimento al culto di Maria, mediante la catechesi permanente, organica e sistematica, la celebrazione del giorno del Signore, la preghiera comunitaria e individuale, le attività missionario-caritative, formative, culturali e ricreative;
- la promozione di un servizio di accoglienza per i bambini, gli adolescenti e i giovani - finalizzato alla formazione umana e cristiana - nelle parrocchie o in altre realtà pastorali diocesane, con preferenza per le zone più povere o comunque più disagiate, in particolare nella periferia cittadina;
- la conduzione di tutte le iniziative idonee a favorire la crescita di una personalità adulta, sotto il profilo della fede e della coscienza civica;
- la collaborazione, in comunione con le Autorità Ecclesiastiche, con i centri pastorali della Diocesi e con il presbiterio parrocchiale, nell'opera di formazione e di qualificazione dei catechisti animatori della pastorale oratoriana;
- l’animazione, secondo i principî cristiani, delle attività del tempo libero, allo scopo di favorire, nella fedeltà al carisma del Catechista laico Arnaldo Canepa, un rapporto più intimo tra fede e vita.
Art. 3
- § 1. Per il raggiungimento delle specifiche finalità di cui al precedente art. 2, il Centro Oratori Romani:
- concorre a promuovere, in particolare nella Diocesi di Roma, la pastorale oratoriana, approfondendone i contenuti ed aggiornandone le linee metodologiche;
- offre il proprio servizio alle comunità parrocchiali o ad altre realtà pastorali per organizzare l’oratorio festivo e feriale, per renderne più attuale e viva l'azione formativa; suggerisce iniziative educative, mette a disposizione idonei sussidi e strumenti, sviluppa la cooperazione e la solidarietà tra gli oratori e tra gli oratori e il territorio;
- promuove spazi di diaconía nell’impegno costante di provvedere alla vita e allo sviluppo dell’Associazione, nonché di favorire l’esperienza del volontariato in ambito ecclesiale;
- adotta le iniziative e compie le operazioni che siano strumentali, accessorie o connesse alle finalità, agli obiettivi e alle attività di cui sopra.
- § 2. La proposta educativa del C.O.R. è animata dalla profonda esigenza di farsi incontro ai giovani nell'interezza della loro persona. Sono espressioni di detta proposta:
- la relazione educativa, caratterizzata da uno stile di accoglienza e dialogo, ispirata a una antropologia cristiana, alimentata da una profonda fiducia nell'uomo e nella sua sorprendente capacità di rinnovamento interiore;
- gli animatori, catechisti laici, uomini tra gli uomini impegnati a testimoniare nel mondo la Chiesa che annuncia la Parola di salvezza, cittadini di fede cristiana che si mettono al servizio della crescita umana di altri cittadini;
- la scelta di piccoli gruppi, suddivisi per fasce d'età o per aree di interesse, che consentono di: stabilire una relazione formativa personale e autentica con ogni ragazzo, educandolo al confronto dialettico, alla condivisione, all'insostituibilità dell'esperienza ecclesiale per incarnare e storicizzare la fede in Gesù Risorto;
- l’accoglienza di tutti quei ragazzi che, pur non potendo garantire una partecipazione assidua e continuativa, hanno bisogno di prendere parte a esperienze significative per la loro formazione;
- la scelta di un metodo esperienziale per manifestare concretamente la centralità del ragazzo nella sua prassi educativa, l'attenzione alle relative esigenze, il desiderio di coinvolgerne tutte le facoltà e le dimensioni della vita.
- § 3. L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano secondo quanto previsto dalla vigente normativa canonica (segnatamente, cann. 305 e 319 § 1 C.I.C.). In particolare, il Presidente e l’Assistente Ecclesiastico possono essere rimossi per giusta causa dall’Ordinario Diocesano di Roma (can. 318 § 2 C.I.C.).
- § 4. L’Associazione provvederà ad organizzare incontri catechistici e di istruzione cristiana, attenti a favorire la comprensione dell’autentica dottrina cattolica; promuoverà altresì momenti di condivisione, quali incontri, ritiri spirituali, iniziative di formazione sia spirituale che intellettuale.
- § 5. L’Associazione intende altresì favorire la partecipazione alle diverse iniziative, raccomandate o comunque proposte dall’Autorità ecclesiastica per le realtà associative della medesima natura.
Art. 4
- § 1. I Soci si distinguono in effettivi, aggregati e onorari.
- § 2. Tutti i Soci hanno il dovere di impegnarsi per condurre un’esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell’Associazione e tenere un comportamento connotato da motivata, profonda e gioiosa comunione ecclesiale, in armonia con le finalità istituzionali dell’Ente.
Art. 5
Sono Soci effettivi del Centro Oratori Romani i catechisti di maggiore età e di ambo i sessi che, condividendo le finalità dell’Ente:
- si impegnano, volontariamente e a titolo gratuito, nello svolgimento di attività catechistica secondo quanto prescritto dal presente Statuto;
- hanno partecipato a corsi di formazione organizzati dall’Associazione;
- svolgono, da almeno un triennio, attività catechistica nell'oratorio parrocchiale o in altra realtà pastorale.
Art. 6
- § 1. La richiesta di ammissione a Soci effettivi è indirizzata al Presidente del C.O.R. attraverso il Parroco o il Responsabile dell'Oratorio locale. L'ammissione è deliberata dalla Giunta Esecutiva dell’Ente.
- § 2. Il Socio effettivo s'impegna a garantire la propria fedeltà alle finalità istituzionali dell’Associazione nonché a svolgere la propria missione in conformità agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, secondo la spiritualità e le caratteristiche del Centro Oratori Romani e in spirito di fraterna collaborazione con gli Organi dell’Ente.
- § 3. I Soci effettivi si riuniscono secondo il calendario annuale proposto dalla Giunta Esecutiva. Sono invitati a tali riunioni anche i Soci aggregati e onorari.
Art. 7
Sono Soci aggregati coloro che, iniziando l'iter formativo previsto dal C.O.R., operano come catechisti in Oratorio, si impegnano a condividere le finalità dell’Associazione e, attraverso il Parroco o il responsabile dell'Oratorio locale, ne fanno domanda al Presidente dell’Ente. I Soci aggregati sono ammessi dal Presidente con atto formale.
Art. 8
- § 1. Sono Soci onorari:
- tutti coloro che, avendo svolto per oltre dieci anni con continuità il servizio di catechista o di Socio effettivo, per motivi personali o di lavoro non sono più in grado di proseguire la loro attività;
- coloro che abbiano dato un contributo altamente qualificato all’Associazione.
- § 2. I Soci onorari sono nominati dalla Giunta Esecutiva.
Art. 9
- § 1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cfr. can. 316 § 2 C.I.C.), un Socio perde la sua qualifica:
- per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Presidente per la relativa accettazione;
- per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva, praemissa monitione senza esito positivo, nei seguenti casi:
- comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa per almeno un anno o grave turbamento dell’armonia della medesima;
- grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
- comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale (cfr. can. 316 C.I.C.).
- § 2. L’avvio da parte della Giunta esecutiva di qualunque procedimento di verifica che porterebbe all’esclusione di un Socio nei casi sopra contemplati deve essere formalmente comunicato all’interessato entro quindici giorni dalla decisione, con l’invito a presentare - nel termine improrogabile di dieci giorni - una memoria per iscritto, senza altra formalità. La Giunta esecutiva decide entro dieci giorni dalla ricezione della memoria. L’esclusione dei Soci avviene con atto formale del Presidente; il Socio effettivo escluso può ricorrere, entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di esclusione, all’Ordinario Diocesano di Roma, a norma del can. 316 § 2 C.I.C.
- § 3. Chi esce dall’Associazione, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima esclusione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.
- § 4. Nel dimettere un Socio, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Associazione, in spirito di autentica carità ecclesiale.
Art. 10
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei Soci effettivi;
- la Giunta Esecutiva, composta da cinque membri;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri.
Art. 11
- § 1. L’Assemblea generale dei Soci effettivi si raduna ordinariamente due volte l'anno e ogniqualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei medesimi Soci. Essa è validamente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto.
- § 2. È compito della maggioranza assoluta dei Soci effettivi riuniti nell’Assemblea generale:
- procedere all'elezione del Presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva -stabilendo per ciascuno di essi la relativa posizione all’interno dell’Organo - nonché all’elezione dei Revisori dei Conti, individuando tra essi il Presidente;
- approvare sia la relazione annuale circa la vita e l'attività del C.O.R. che il programma oratoriano, nonché gli indirizzi e le proposte per il nuovo anno sociale, presentate dal Presidente con il consenso della Giunta Esecutiva;
- approvare il rendiconto economico annuale e il preventivo presentato dal Tesoriere, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare circa il ricorso di un Socio effettivo in caso di dimissione dello stesso da parte della Giunta Esecutiva;
- approvare il Regolamento dell’Ente;
- riconoscere la corrispondenza dell’attività dei singoli oratori al progetto educativo dell’Associazione.
- § 3. Per modificare lo Statuto dell’Ente si richiede la presenza di tre quinti dei Soci effettivi e la deliberazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti. La delibera deve essere poi approvata dall'Ordinario Diocesano per diventare esecutiva.
Art. 12
- § 1. La Giunta Esecutiva - che dura in carica per un triennio - è composta dal Presidente, che è anche Legale Rappresentante dell’Ente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale, dal Tesoriere e dal Coordinatore.
- § 2. I membri della Giunta sono eletti dall'Assemblea e confermati dall'Ordinario Diocesano. Essi sono rieleggibili; tuttavia, sono consentiti al massimo tre mandati consecutivi.
- § 3. La Giunta si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, previa tempestiva comunicazione agli interessati. L’Organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.
Art. 13
La Giunta Esecutiva:
- condivide con il Presidente le responsabilità della conduzione del C.O.R.;
- partecipa, nei modi prescritti dallo Statuto e dal Regolamento, alla guida dell’Ente e ne coordina l'attività attuando le direttive impartite dall'Assemblea generale dei Soci effettivi;
- affida i vari compiti associativi;
- delibera gli atti di straordinaria amministrazione, i quali devono essere autorizzati dall’Ordinario Diocesano secondo la normativa canonica.
Art. 14
È compito del Presidente, oltre che svolgere il ruolo di Legale Rappresentante dell’Ente, curare:
- l’esatta esecuzione delle decisioni dell’Assemblea generale dei Soci effettivi;
- l'amministrazione ordinaria del C.O.R. con facoltà di delegare singoli atti al Vice Presidente.
Art. 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento del proprio mandato e lo sostituisce nell’ipotesi di assenza o impedimento, oltre che nei casi di cui al precedente articolo 14, lett. B.
Art. 16
Il Segretario generale predispone gli atti dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva; redige e conserva i relativi verbali; cura la corrispondenza e provvede alla conservazione dell'archivio dell'Associazione.
Art. 17
Il Tesoriere provvede all'amministrazione contabile dell'Ente; redige il bilancio preventivo e il consuntivo annuale che il Presidente, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, presenta all’Assemblea generale per l'approvazione.
Art. 18
Il Coordinatore sovrintende al funzionamento del Centro Studi e delle Commissioni, coordinandone le rispettive attività, sulla base di un progetto unitario deliberato dalla Giunta esecutiva.
Art. 19
I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci effettivi, hanno le seguenti attribuzioni:
- verificare le scritture contabili e l’andamento amministrativo dell'Associazione e delle relative attività;
- esprimere pareri sui bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 20
I membri della Giunta Esecutiva non possono essere dipendenti dell’Associazione né avere rapporti economici con la stessa.
Art. 21
- § 1. L’Assistente Ecclesiastico è liberamente nominato, per la durata di un triennio, dall'Ordinario Diocesano. A quest’ultimo la Giunta esecutiva può presentare una terna di nominativi ritenuti idonei.
- § 2. L’Assistente Ecclesiastico:
- interviene di diritto a tutti gli incontri dell'Associazione;
- coordina le iniziative di culto del C.O.R;
- cura la formazione spirituale dei Soci promuovendo la partecipazione attiva degli Assistenti degli Oratori;
- mantiene i contatti con l'Ordinario Diocesano.
Art. 22
- § 1. L’Associazione non ha fini di lucro.
- § 2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito stabilmente dall’immobile sito in Roma – Via Columella nn. 51-53, oltre che dal ricavato di eventuali attività associative, da oblazioni, donazioni, legati e contributi di Soci o di terzi.
- § 3. I beni dell’Associazione, in quanto persona giuridica pubblica dell’ordinamento ecclesiale, sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici in senso stretto, a norma dei cann. 1257 § 1 e 1276 § 1 C.I.C.; essi, come tali, sono soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa canonica.
- § 4. L’Associazione si impegna ad attivare tutte le procedure atte a garantire all’Ordinario Diocesano di Roma l’esercizio del diritto-dovere di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni dell’Associazione; in particolare si impegna a sottoporre il bilancio consuntivo di ogni anno all’approvazione dell’Ordinario Diocesano di Roma a norma del can. 319 § 1 C.I.C.
Art. 23
- § 1. In caso di necessità, l’Ordinario della Diocesi di Roma può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'Associazione (can. 318 § 1 C.I.C.).
- § 2. Lo scioglimento del Centro Oratori Romani può essere deliberato dall’Assemblea generale dei Soci effettivi in seduta straordinaria, con la presenza di quattro quinti dei medesimi Soci e la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
- § 3. La delibera deve essere approvata dall'Ordinario Diocesano, il quale con proprio Decreto dispone la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione di fedeli o alla Diocesi di Roma.
Art. 24
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto trovano applicazione la normativa canonica e la normativa civilistica in materia di Associazioni.
Roma, 1 Gennaio 2019